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Caridi Angela

Ripartizione spese manutenzione tetto -   stando così le cose, chi deve farsi carico delle spese relative alla manutenzione del tetto ?

Buongiorno 

 

Stabile di sei appartamenti + una settima unità costituita da tetto che copre i sei appartamenti + relativo sottotetto.

 

Vi sono tre proprietari: due possiedono un appartamento ciascuno, il terzo che è l'originario proprietario dello stabile ne possiede 4 + il tetto e sottotetto.

 

Il sottotetto è stato frazionato in cinque parti perchè sono stati ricavati 5 ripostigli ed è stato frazionato anche il tetto in cinque parti, in corrispondenza dei cinque ripostigli.

 

Quando  ci sarà il quarto proprietario  si costituirà il condominio. In tal caso ci saranno dei condomini che posseggono una parte di sottotetto con relativa parte di tetto ed un unico condomino che non ha proprietà di tetto e sottotetto.

 

Stando così le cose, chi deve farsi carico delle spese relative alla manutenzione del tetto ?

 

Il condomino che non ha proprietà di alcuna parte del tetto e sottotetto è obbligato a concorrere alle spese?  e se è obbligato ha il diritto di utilizzare il tetto per esempio per impiantare una antenna?

Caridi Angela dice:

Buongiorno 

 

Stabile di sei appartamenti + una settima unità costituita da tetto che copre i sei appartamenti + relativo sottotetto.

 

Vi sono tre proprietari: due possiedono un appartamento ciascuno, il terzo che è l'originario proprietario dello stabile ne possiede 4 + il tetto e sottotetto.

 

Il sottotetto è stato frazionato in cinque parti perchè sono stati ricavati 5 ripostigli ed è stato frazionato anche il tetto in cinque parti, in corrispondenza dei cinque ripostigli.

 

Quando  ci sarà il quarto proprietario  si costituirà il condominio. In tal caso ci saranno dei condomini che posseggono una parte di sottotetto con relativa parte di tetto ed un unico condomino che non ha proprietà di tetto e sottotetto.

 

Stando così le cose, chi deve farsi carico delle spese relative alla manutenzione del tetto ?

 

Il condomino che non ha proprietà di alcuna parte del tetto e sottotetto è obbligato a concorrere alle spese?  e se è obbligato ha il diritto di utilizzare il tetto per esempio per impiantare una antenna?

Il condominio si è già costituito nel momento i cui è stata venduta un’unità immobiliare dello stabile.

Attualmente il condominio è composto di 6 appartamenti, 5 ripostigli e un tetto frazionato in cinque parti, e 3 condomini:

A proprietario di un appartamento

B proprietario di un appartamento

C proprietario di 4 appartamenti e di 5 ripostigli con porzione di tetto (quindi proprietario dell’intero tetto).

Alla manutenzione del tetto parteciperanno tutti i condomini le cui proprietà sono da esso coperte e la spesa sarà ripartita secondo quanto detta l’art. 1126 del c.c.:

1/3 a carico dei proprietari esclusivi (da suddividere fra i 5 proprietari che ne acquisteranno una parte insieme al ripostiglio);

i restanti 2/3 a carico di tutti i condomini proprietari di unità immobiliari coperte ovvero fra i 5 proprietari di abitazione e ripostigli e il proprietario di sola abitazione.

 

Il proprietario di sola abitazione non potrà utilizzare il tetto poiché non è proprietà comune, tuttavia potrà chiedere ed ottenere di installare un’antenna.

 

Caridi Angela dice:

Buongiorno 

 

Stabile di sei appartamenti + una settima unità costituita da tetto che copre i sei appartamenti + relativo sottotetto.

 

Vi sono tre proprietari: due possiedono un appartamento ciascuno, il terzo che è l'originario proprietario dello stabile ne possiede 4 + il tetto e sottotetto.

 

Il sottotetto è stato frazionato in cinque parti perchè sono stati ricavati 5 ripostigli ed è stato frazionato anche il tetto in cinque parti, in corrispondenza dei cinque ripostigli.

 

Quando  ci sarà il quarto proprietario  si costituirà il condominio. In tal caso ci saranno dei condomini che posseggono una parte di sottotetto con relativa parte di tetto ed un unico condomino che non ha proprietà di tetto e sottotetto.

 

Stando così le cose, chi deve farsi carico delle spese relative alla manutenzione del tetto ?

 

Il condomino che non ha proprietà di alcuna parte del tetto e sottotetto è obbligato a concorrere alle spese?  e se è obbligato ha il diritto di utilizzare il tetto per esempio per impiantare una antenna?

Non mi è ben chiara una cosa, il tetto è stato frazionato in cinque parti con rogito e trascrizione ai Pubblici Registri Immobiliari (Ade)?

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Non mi è ben chiara una cosa, il tetto è stato frazionato in cinque parti con rogito e trascrizione al Pubblici Registri Immobiliari?

infatti la cosa non è per niente chiara, sembrerebbe che oltre al sottotetto anche il tetto sia stato frazionato in 5 parti di proprietà esclusiva, ma la cosa mi sembra molto strana. 

Direi di attendere chiarimenti e soprattutto una risposta alla tua domanda # 3

La risposta data si basa su affermazioni circostanziate dell’autrice delle domanda.

 

E’ scontato che per trasferire la proprietà del tetto e del sottotetto trasformato in ripostigli, di cui il costruttore si era riservata la proprietà con la vendita della prima unità immobiliare (altrimenti il tetto e sottotetto risulterebbero comuni) è necessario un frazionamento da allegare a ciascun rogito.

 

G.Ago dice:

La risposta data si basa su affermazioni circostanziate dell’autrice delle domanda.

 

E’ scontato che per trasferire la proprietà del tetto e del sottotetto trasformato in ripostigli, di cui il costruttore si era riservata la proprietà con la vendita della prima unità immobiliare (altrimenti il tetto e sottotetto risulterebbero comuni) è necessario un frazionamento da allegare a ciascun rogito.

 

Comunque la risposta non è esatta, perchè la spesa per la manutenzione del tetto non viene ripartita come disposto dall'art. 1126 cc (questo articolo vale per i lastrici solari ad uso esclusivo), la manutenzione del tetto va ripartita per mlm di proprietà delle u.i., fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni diverse.

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Comunque la risposta non è esatta, perchè la spesa per la manutenzione del tetto non viene ripartita come disposto dall'art. 1126 cc (questo articolo vale per i lastrici solari ad uso esclusivo), la manutenzione del tetto va ripartita per mlm di proprietà delle u.i. coperte, fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni diverse.

Sei sicuro di quello che affermi?

Il proprietario esclusivo di un tetto non ne ha anche l'uso esclusivo, se non lo ha ceduto?

G.Ago dice:

Sei sicuro di quello che affermi?

Il proprietario esclusivo di un tetto non ne ha anche l'uso esclusivo, se non lo ha ceduto?

Non credo perchè l'art. 1126 cc tratta esclusivamente lastrici solari e non tratta il tetto.

 

Comunque hai ragione se il tetto è di proprietà esclusiva, fatto salvo altre pattuizioni, la spesa va ripartita come previsto dall'art 1126 cc;

 

-->https://www.condominioweb.com/come-vanno-ripartite-le-spese-di-rifacimento-del-tetto.11967 

Modificato da Tullio Ts
G.Ago dice:

Infatti l'ho già postato.

 

p.s. comunque per essere sincero non ne ero a conoscenza ed ho trovato anche un'altra sentenza;

 

Allorquando il tetto di un edificio in condominio è di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, le spese di manutenzione del tetto stesso possono ripartirsi tra tutti i condomini con i criteri di cui all'art. 1126 c.c., come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo.

(Tribunale di Salerno, aprile 2008)

 

 

Modificato da Tullio Ts
Caridi Angela dice:

Il tetto è stato frazionato in 5 parti di proprietà esclusiva.

 

Va bene è una libera scelta, per cui ogni volta che ci sarà da riparare una o più parti di queste 5 facenti di questo tetto, le spese saranno per 1/3 a carico del o dei proprietari interessati ed i rimanenti 2/3 saranno ripartiti quota parte (in mlm) tra i condomini ricadenti sulla verticale della parte o parti del tetto che si deve riparare.

Modificato da Tullio Ts
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